Norme Diocesane
1. Venga operata una scelta attenta delle persone più idonee ad assumere il ministero straordinario della Comunione, avendo cura di estenderlo maggiormente ai laici.
2. Sia spiegato alle comunità il significato di questo ministero e siano opportunamente presentati i candidati a tale servizio.
3. Per l’esercizio di questo ministero è richiesto il “mandato” dell’Ordinario diocesano. Il mandato viene conferito per iscritto e deve essere rinnovato ogni cinque anni. Allo scadere del mandato, il Parroco può chiederne il rinnovo, inviando all’Ufficio diocesano per la Liturgia i tesserini dei singoli ministri.
4. Il ministero va affidato ai nuovi candidati con l’apposito “Rito di istituzione dei ministri straordinari della Comunione” (cfr. Benedizionale, nn. 2004-2028, pagg. 820-828) da celebrarsi più opportunamente nelle singole parrocchie, con partecipazione della comunità cristiana, possibilmente durante l’Eucaristia domenicale.
5. Per ottenere il mandato, i Parroci devono inviare all’Ufficio diocesano per la Liturgia i nominativi, con relativo indirizzo e l’indicazione della data prevista per l’istituzione dei nuovi ministri.