Indicazioni in tempo di pandemia per lo svolgimento delle attività pastorali – aggiornamento

Aggiornamento al 2 febbraio 2022

Di seguito le indicazioni aggiornate rispetto al testo del 15 ottobre 2021. Gli aggiornamenti sono in colore azzurro.


Con riferimento alla Nota della Presidenza della CEI del 29 luglio 2021, alle Note della Segreteria Generale della CEI (Certificazione verde e attività di culto e religione, 01.10.2021 e Suggerimenti su alcune misure per fronteggiare l’emergenza Covid, 10.01.2022), che recepiscono l’ultima normativa statale, vengono qui di seguito date alcune indicazioni per le attività pastorali.

Precisazioni terminologiche

  • Green Pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione (da non oltre 6 mesi), test antigenico rapido (da non oltre 48 ore) o molecolare (da non oltre 72 ore) con risultato negativo.
  • Green Pass rafforzato: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione (con le scadenze già dettagliate). Il Green Pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
  • I soggetti esenti dalla vaccinazione per motivi di salute devono documentare la situazione sulla base di idonea certificazione medica.

Sono tenuti ad avere il Green Pass base negli ambienti parrocchiali tutti coloro che offrono un servizio celebrativo, educativo e sociale. La certificazione verde è quindi richiesta per:

  • i presbiteri e i diaconi;
  • eventuali dipendenti della parrocchia;[1]
  • gli operatori pastorali («volontari»), quali sono: ministri straordinari della comunione, catechisti e accompagnatori dei genitori, educatori, animatori dei gruppi formativi (per ragazzi e adolescenti, giovani e adulti, fidanzati e sposi), lettori, coristi e musicisti, sacristi, addetti all’accoglienza e alle pulizie, operatori della Caritas o di altri gruppi caritativi.

  

Sono tenuti ad avere il Green Pass rafforzato negli ambienti parrocchiali tutti coloro che offrono un servizio celebrativo, educativo e sociale e abbiano superato i 50 anni di età

  • Considerato che il decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022 introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni di età e che a far data dal 15 febbraio p.v. sarà necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro e per diverse attività, tutte le categorie di persone citate al titolo precedente, e il cui servizio sia a diretto contatto con i fedeli, sono tenuti ad astenersi dal loro servizio se sprovvisti, a partire dal 15 febbraio prossimo, di Green Pass rafforzato.

 

È necessario, inoltre, il Green Pass rafforzato per tutti coloro che

 

  • prestano servizio nei bar parrocchiali[2], oppure somministrano il cibo o partecipano a pranzi parrocchiali;
  • partecipano a sagre e feste parrocchiali, sia che si svolgano all’aperto che al chiuso;
  • partecipano ai concerti nelle chiese, come anche a eventi di interesse pubblico ospitati nelle chiese.[3] La responsabilità di controllare che tutti abbiano il Green Pass grava sull’organizzatore dell’attività.
  • Prendono parte a proiezioni e spettacoli teatrali all’aperto e al chiuso; visitano o accedono ai Musei, agli Archivi, alle biblioteche e ai luoghi della cultura. La responsabilità di controllare che tutti abbiano il Green Pass grava sull’organizzatore dell’attività.
  • Prendono parte a iniziative proposte dagli Uffici di Curia e dagli Organismi diocesani, le quali si rivolgono ad un pubblico eterogeneo e dalla diversa provenienza.

 

Il Green Pass non è necessario per coloro che beneficiano dei servizi educativi e sociali della parrocchia

 

  • Il riferimento è ai gruppi di formazione (per ragazzi e adolescenti, giovani e adulti, genitori, fidanzati e sposi) e agli utenti dei servizi di carità. Si compili in ogni caso un modulo per il tracciamento dei partecipanti.
  • Le riunioni a carattere pastorale (Consiglio Pastorale Parrocchiale, Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica) non necessitano della certificazione verde in quanto assimilabili a riunioni private. Si compili in ogni caso un modulo per il tracciamento dei partecipanti.

 

Il Green Pass non è, inoltre, necessario per accedere alle celebrazioni

 

  • Sono esentate dalla certificazione verde le celebrazioni eucaristiche, i sacramenti, le esequie, la preghiera del rosario, le veglie, che si tengono in chiesa o in spazi diversi (ad esempio, un salone, il cortile esterno del Centro parrocchiale, una piazza).
  • A riguardo, restano in vigore tutte le precauzioni prescritte dalla normativa (relative al distanziamento, all’assembramento, alle mascherine, alla igienizzazione e alla pulizia dei luoghi), così come le attenzioni celebrative in vigore dal maggio 2020.

 

Alcune precisazioni

 

  • La visita e la comunione agli ammalati è consentita al ministro ordinario e straordinario, fatte salve tutte le precauzioni prescritte dalla normativa e solo col consenso esplicito della famiglia. Per portare la comunione agli ammalati i parroci, valutandone l’opportunità, possono affidare questo compito a un parente fidato e conosciuto, che viva assieme al malato.
  • Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia e le scuole paritarie di altro grado ci si attenga a quanto prescritto dalle autorità scolastiche e indicato dalle Federazioni di riferimento (FISM e FIDAE).
  • Non è vietato concedere saltuariamente spazi parrocchiali a terzi per riunioni di associazioni, di condominio o feste private, ma andranno precisate per iscritto le condizioni alle quali i locali vengono concessi in uso e, non trattandosi di attività pastorali, si richiede che i partecipanti dispongano di Green Pass rafforzato. È responsabilità dei soli organizzatori (non del parroco o legale rappresentante) rispettare e far rispettare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa.

Le indicazioni presenti sono suscettibili di variazioni a seconda della situazione sanitaria che si andrà creando e delle conseguenti indicazioni statali.


[1] È necessario verificare che siano in possesso del Green Pass valido tutti i lavoratori e tutti i volontari e stagisti che accedono e operano in un luogo di lavoro (attività lavorativa subordinata, autonoma, di formazione, gratuita, compresi prestatori occasionali e domestici). Per “luogo di lavoro” si intende qualsiasi luogo in cui la prestazione viene svolta: ragionevolmente si deve però trattare di un luogo in cui il lavoratore possa entrare in contatto con altri soggetti che, ugualmente, stanno svolgendo o svolgeranno un’attività di lavoro e, per tale motivo, sono anch’essi obbligati a possedere e mostrare la certificazione verde. Sono luoghi di lavoro, ad esempio, la Scuola dell’Infanzia, la chiesa dove lavora un sacrestano assunto con contratto di lavoro, la canonica dove lavora una colf regolarmente assunta: in questi casi, quanti operano nell’ambiente lavorativo, anche a titolo volontario, dovranno essere muniti di Green Pass. Il Centro parrocchiale non è luogo di lavoro a meno che non ci siano una o più persone assunte che vi lavorano per le pulizie.
La verifica del Green Pass per chi opera in un luogo di lavoro deve essere fatta dal datore di lavoro e/o da un suo delegato, mediante apposita app Verifica C19, ogni volta che il lavoratore e/o il volontario entra nel luogo di lavoro. La verifica può essere fatta anche ad eventuali artigiani (idraulico, elettricista, ecc.).
[2] Riguardo alle modalità del servizio del bar parrocchiale ci si attenga a quanto indicato dal Noi Padova.
[3] Tenendo conto di una precisazione del Ministero dell’Interno a proposito delle distinzioni tra riunioni private e attività convegnistiche (Circolare del 20.10.2020), si fa presente che un incontro in una chiesa non può essere qualificato come “riunione privata” per il solo fatto che si svolge in un luogo sacro. È pertanto necessario che siano muniti di certificazione verde tutti i partecipanti a incontri o eventi che, per il fatto di essere aperti al pubblico e pubblicizzati (ad esempio, incontro con un esperto, una particolare testimonianza, la presentazione di un libro), sono assimilabili a dei convegni.
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