Con riferimento alla Nota della Presidenza della CEI del 29 luglio 2021 e alla recente Nota della Segreteria Generale della CEI (Certificazione verde e attività di culto e religione, 01.10.2021), che recepiscono l’ultima normativa statale, vengono qui di seguito date alcune indicazioni per le attività pastorali.
Sono tenuti ad avere il Green Pass negli ambienti parrocchiali tutti coloro che offrono un servizio celebrativo, educativo e sociale. La certificazione verde è quindi richiesta per:
- i presbiteri e i diaconi;
- eventuali dipendenti della parrocchia;[1]
- gli operatori pastorali («volontari»), quali sono: ministri straordinari della comunione, catechisti e accompagnatori dei genitori, educatori, animatori dei gruppi formativi (per ragazzi e adolescenti, giovani e adulti, fidanzati e sposi), coristi e musicisti, sacristi, addetti all’accoglienza e alle pulizie, operatori della Caritas o di altri gruppi caritativi.
È necessario, inoltre, il Green Pass per tutti coloro che
- prestano servizio nei bar parrocchiali[2], oppure somministrano il cibo o partecipano a pranzi parrocchiali;
- partecipano a sagre e feste parrocchiali, sia che si svolgano all’aperto che al chiuso;
- partecipano ai concerti nelle chiese, come anche a eventi di interesse pubblico ospitati nelle chiese.[3] La responsabilità di controllare che tutti abbiano il Green Pass grava sull’organizzatore dell’attività.
- Prendono parte a proiezioni e spettacoli teatrali all’aperto e al chiuso; visitano o accedono ai Musei, agli Archivi, alle biblioteche e ai luoghi della cultura. La responsabilità di controllare che tutti abbiano il Green Pass grava sull’organizzatore dell’attività.
- Prendono parte a iniziative proposte dagli Uffici di Curia e dagli Organismi diocesani, le quali si rivolgono ad un pubblico eterogeneo e dalla diversa provenienza.
Il Green Pass non è necessario per coloro che beneficiano dei servizi educativi e sociali della parrocchia
- Il riferimento è ai gruppi di formazione (per ragazzi e adolescenti, giovani e adulti, genitori, fidanzati e sposi) e agli utenti dei servizi di carità Si compili in ogni caso un modulo per il tracciamento dei partecipanti.
- Le riunioni a carattere pastorale (Consiglio Pastorale Parrocchiale, Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica) non necessitano della certificazione verde in quanto assimilabili a riunioni private. Si compili in ogni caso un modulo per il tracciamento dei partecipanti.
Il Green Pass non è, inoltre, necessario per accedere alle celebrazioni
- Sono esentate dalla certificazione verde le celebrazioni eucaristiche, i sacramenti, le esequie, la preghiera del rosario, le veglie, che si tengono in chiesa o in spazi diversi (ad esempio, un salone, il cortile esterno del Centro parrocchiale, una piazza).
- A riguardo, restano in vigore tutte le precauzioni prescritte dalla normativa (relative al distanziamento, all’assembramento, alle mascherine, alla igienizzazione e alla pulizia dei luoghi), così come le attenzioni celebrative in vigore dal maggio 2020.
Alcune precisazioni
- Si ricorda che la Certificazione verde Covid 19 viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- aver fatto la dose aggiuntiva al primo ciclo di vaccinazione;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da Covid 19 nei sei mesi precedenti.
Soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione devono certificarlo sulla base di idonea certificazione medica.
- La visita e la comunione agli ammalati è consentita al ministro ordinario e straordinario, fatte salve tutte le precauzioni prescritte dalla normativa e solo col consenso esplicito della famiglia. Per portare la comunione agli ammalati i parroci, valutandone l’opportunità, possono affidare questo compito a un parente fidato e conosciuto, che viva assieme al malato.
- Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia e le scuole paritarie di altro grado ci si attenga a quanto prescritto dalle autorità scolastiche e indicato dalle Federazioni di riferimento (FISM e FIDAE).
- Non è vietato concedere saltuariamente spazi parrocchiali a terzi per riunioni di associazioni, di condominio o feste private, ma andranno precisate per iscritto le condizioni alle quali i locali vengono concessi in uso. È responsabilità dei soli organizzatori (non del parroco o legale rappresentante) rispettare e far rispettare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa.
Le indicazioni presenti sono suscettibili di variazioni a seconda della situazione sanitaria che si andrà creando e delle conseguenti indicazioni statali.
[1] È necessario verificare che siano in possesso del Green Pass valido tutti i lavoratori e tutti i volontari e stagisti che accedono e operano in un luogo di lavoro (attività lavorativa subordinata, autonoma, di formazione, gratuita, compresi prestatori occasionali e domestici). Per “luogo di lavoro” si intende qualsiasi luogo in cui la prestazione viene svolta: ragionevolmente si deve però trattare di un luogo in cui il lavoratore possa entrare in contatto con altri soggetti che, ugualmente, stanno svolgendo o svolgeranno un’attività di lavoro e, per tale motivo, sono anch’essi obbligati a possedere e mostrare la certificazione verde. Sono luoghi di lavoro, ad esempio, la Scuola dell’Infanzia, la chiesa dove lavora un sacrestano assunto con contratto di lavoro, la canonica dove lavora una colf regolarmente assunta: in questi casi, quanti operano nell’ambiente lavorativo, anche a titolo volontario, dovranno essere muniti di Green Pass. Il Centro parrocchiale non è luogo di lavoro a meno che non ci siano una o più persone assunte che vi lavorano per le pulizie. La verifica del Green Pass per chi opera in un luogo di lavoro deve essere fatta dal datore di lavoro e/o da un suo delegato, mediante apposita app Verifica C19, ogni volta che il lavoratore e/o il volontario entra nel luogo di lavoro. La verifica può essere fatta anche ad eventuali artigiani (idraulico, elettricista, ecc.). [2] Riguardo alle modalità del servizio del bar parrocchiale ci si attenga a quanto indicato dal Noi Padova [3] Tenendo conto di una precisazione del Ministero dell’Interno a proposito delle distinzioni tra riunioni private e attività convegnistiche (Circolare del 20.10.2020), si fa presente che un incontro in una chiesa non può essere qualificato come “riunione privata” per il solo fatto che si svolge in un luogo sacro. È pertanto necessario che siano muniti di certificazione verde tutti i partecipanti a incontri o eventi che, per il fatto di essere aperti al pubblico e pubblicizzati (ad esempio, incontro con un esperto, una particolare testimonianza, la presentazione di un libro), sono assimilabili a dei convegni.