Nel momento in cui la presente Nota viene preparata, non sono ancora disponibili i testi ufficiali del Ministero della Salute e della Regione Veneto. In ogni caso, il Veneto viene inserito nelle «aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto», le cosiddette “zone rosse”, a partire dal lunedì 15 marzo e fino al 6 aprile prossimo.
A partire da questo fatto, sono consentite le celebrazioni dell’Eucaristia nella più stretta osservanza delle indicazioni tante volte ricordate. Sono consentite le celebrazioni del Compimento dei sacramenti (Cresima ed Eucaristia). Vista la particolare situazione, è bene che il parroco faccia discernimento con la comunità cristiana (specialmente con il Consiglio pastorale o i catechisti) circa l’opportunità di celebrare i sacramenti programmati o se rinviarli ad altro periodo, soprattutto se si trattasse di numeri consistenti. Venga comunque data a ciascuna famiglia la possibilità di celebrare il sacramento in un altro momento.
Sono sospese le attività pastorali che comportino incontri «in presenza» (catechesi, preparazione ai sacramenti, organismi di comunione, gruppi formativi, incontri del clero).[1] Qualora lo si ritenga opportuno e utile, per la formazione si potranno usare soltanto modalità «in remoto», sussidi per la preghiera e la catechesi in famiglia, oppure la partecipazione alla messa feriale (anche per quanti si preparano al Compimento dei sacramenti).
Sono sospesi il pio esercizio della Via Crucis e del rosario comunitario, suggerendo si facciano in forma individuale. Restano possibili le Quarantore, se lasciate alla preghiera individuale, senza processioni o altre modalità di convocazione.
Qualora previsto in parrocchia e col consenso dell’Ordinario, è consentito il Rito della riconciliazione con confessione e assoluzione generale.
Per quanto riguarda gli spostamenti, questi dovranno essere sempre accompagnati dall’autocertificazione:[2]
- I presbiteri e i diaconi, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia negli spostamenti legati al loro Ministero, potranno esibire l’autocertificazione in cui dichiarano nella causale «comprovate esigenze lavorative».
- I fedeli, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la loro abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l’autodichiarazione in cui dichiarano nella causale «situazione di necessità». È necessario che i fedeli si rechino solo in una chiesa nelle vicinanze della propria abitazione o nella stessa unità pastorale o almeno nel proprio comune. La Circolare del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020, confermata da quella del 6 marzo 2021, ha precisato che i luoghi di culto dove ci si può recare per una visita o per la partecipazione a una celebrazione «dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini». Si scoraggino, pertanto, e non si giustifichino gli spostamenti per le celebrazioni che non rispondono a questo criterio e fossero invece dovuti a considerazioni e gusti personali.
- I genitori di catecumeni, comunicandi o cresimandi, nonché i nubendi se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la loro abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l’autodichiarazione in cui dichiarano nella causale «situazione di necessità».
- I padrini o le madrine di Battesimo o di Cresima così come i testimoni di un matrimonio possono raggiungere il luogo della celebrazione se abitano all’interno della Regione Veneto.[3] Se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l’autodichiarazione in cui dichiarano nella causale «situazione di necessità».
- Quanti svolgono un servizio gratuito all’attività istituzionale della parrocchia (organisti, coristi, sacristi, segretari, operatori Caritas, liturgia …), se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nel tragitto tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l’autocertificazione in cui si dichiara nella causale l’espletamento del servizio di volontariato in Parrocchia.
- I dipendenti dell’attività istituzionale delle parrocchie (come organisti, sacristi o segretari) possono raggiungere il luogo di lavoro indicando nella causale dell’autodichiarazione le «comprovate esigenze lavorative».[4]
Sono sospese le visite ai malati dei Ministri straordinari della Comunione. I presbiteri potranno rendersi disponibili in caso di situazioni gravi e laddove richiesti per la Confessione, l’Unzione e il Viatico con le modalità di precauzione più volte ricordate. Per portare la Comunione ai malati che da lungo tempo non possono frequentare la chiesa, i parroci, valutandone l’opportunità, possono affidare questo compito a un parente fidato, conosciuto e che viva assieme al malato.
In merito ai funerali, una FAQ pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri precisa che «la partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19».
Gli Uffici di Curia, i Vicari episcopali e i Direttori di Ufficio sono raggiungibili soltanto su appuntamento.
Per altre informazioni relative alla Settimana Santa, saranno date ulteriori notizie in considerazione del mutare delle circostanze e delle disposizioni nazionali.
[1] Saranno on line anche il Consiglio presbiterale e l’incontro dei Vicari foranei previsti da calendario i giorni 18 e 24 marzo.
[2] L’art. 40 del DPCM 2 marzo 2021 vieta gli spostamenti in entrata, in uscita e all’interno delle “zone rosse” se non giustificati da specifiche motivazioni, tra cui le comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. La Circolare del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020 ha precisato che «le limitazioni alla mobilità non si riflettono sull’esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni contenute nell’art. 3». Le FAQ del Governo sulla zona rossa precisano che «Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità». Il Capo V del DPCM 2 marzo 2021 non vieta le celebrazioni e precisa all’art. 39 che per quanto non disposto diversamente trova applicazione quanto stabilito dal Capo III dello stesso DPCM.
[3] Qualora sorgessero particolari difficoltà in merito ai confini regionali, si contatti l’Ufficio per la liturgia.
[4] Il Codice ATECO dell’attività istituzionale delle Parrocchie è 94.91 ed esso non è compreso tra le attività vietate in zona rossa dal DPCM del 2 marzo 2021.
Autorcertificazione FEDELI
Autocertificazione PADRINI MADRINE TESTIMONI
Autocertificazione PERSONALE RETRIBUITO
Autocertificazione SACERDOTI
Autocertificazione VOLONTARI