L’articolo 1 del Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, recita:
«Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05.00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi».
Tenendo conto di questo testo e del combinato disposto dell’art. 3 c. 5 DPCM 3 dicembre 2020 e dall’art. 1 lettera p e q comma 10 del DPCM 3 dicembre 2020, dopo aver sentito il parere favorevole del Prefetto di Padova, possiamo dare le seguenti indicazioni:
- i presbiteri e i diaconi, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia negli spostamenti legati al loro ministero, anche tra Comuni diversi, potranno esibire l’autocertificazione in cui dichiarano nella causale «comprovate esigenze lavorative».
- Quanti desiderano partecipare alle celebrazioni, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia negli spostamenti, anche tra Comuni diversi e limitrofi, potranno esibire l’autocertificazione in cui dichiarano nella causale «altri motivi ammessi dalle vigenti normative».
- Gli organisti, i coristi e coloro che svolgono un servizio liturgico, retribuiti o volontari, possono raggiungere il luogo in cui prestano servizio anche se diverso dal proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione. Se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia, potranno esibire l’autocertificazione in cui si dichiara nella causale «comprovate esigenze lavorative».[1]
- Oltre alle indicazioni diocesane del 12 dicembre scorso, restano vincolanti tutte le già note indicazioni in fatto di assembramento e attenzioni sanitarie. Si ricorda particolarmente ai presbiteri, per il rispetto dovuto ai fedeli, la necessaria ed esemplare ottemperanza delle misure sanitarie di loro competenza nel corso delle celebrazioni.
[1] «Sebbene il servizio liturgico non sia direttamente assimilabile a un rapporto di impiego, tale giustificazione è ritenuta valida e non saranno applicate sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di contenimento Covid-19». Lettera del Ministero dell’Interno al Segretario Generale della CEI del 27 marzo 2020.
MODULI
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