Intervento del vescovo Claudio al Consiglio comunale straordinario di Asiago

03-05-2024

DISCORSO AL CONSIGLIO COMUNALE DI ASIAGO
PER LA NOMINA DEL NUOVO ARCIPRETE
Asiago, 3 maggio 2024

Rivolgo il saluto rispettoso e cordiale al Sindaco, avvocato Roberto Rigoni Stern, ai Consiglieri, a tutti i cittadini presenti a questa particolare seduta del Consiglio Comunale. Mi accompagnano per questo importante appuntamento il vicario generale, don Giuliano Zatti; il vicario foraneo e parroco dell’Unità pastorale di Gallio, don Federico Zago; i preti in servizio ad Asiago, don Roberto Bonomo, don Nicola Cauzzo e il collaboratore don Paolo Bortolato.

  1. Anche la mia presenza riveste un carattere straordinario, così come successo nel settembre 2006, quando l’allora Vescovo di Padova, Mons. Antonio Mattiazzo, si presentò a questo appuntamento per proporre la persona di don Roberto Bonomo come parroco e Arciprete di Asiago.

Nella seduta di questa sera desidero dare avvio alla procedura per la nomina del nuovo Arciprete. Don Roberto Bonomo, infatti, ha presentato a me le sue dimissioni, per raggiunti limiti di età ed io, dopo averne parlato con lui serenamente, ha ritenuto opportuno accettarle.

In questa circostanza particolare, vorrei esprimere a don Roberto la più viva gratitudine per il ministero pastorale che ha svolto a servizio della parrocchia di Asiago, con le sue doti di generosa dedizione alla comunità cristiana e civile. Il fatto che il parroco fosse originario di Asiago ha reso più semplici la conoscenza reciproca e la collaborazione fattiva.

  1. Per la nomina del successore di don Roberto la comunità di Asiago si avvale dello Jus patronatus comunitativo. Il signor Sindaco ha già ripercorso il senso dello Jus, per cui non mi soffermo sulla questione storica.

Com’è noto, il 13 luglio 1579 il vescovo di Padova, Federico Corner, concesse a Comune e abitanti di Asiago il diritto di patronato sulla chiesa di San Matteo, previa l’approvazione papale di Gregorio XIII, che giunse il 5 dicembre 1580. Vi furono nel tempo situazioni di vario genere (problemi di reclutamento del clero, il problema della lingua; le “leggi bragadine” del 1642 che mettevano ordine nel diritto consuetudinario della Reggenza altopianese; le aumentate possibilità di scelta di preti oriundi del luogo e l’emergere di qualche famiglia asiaghese) finché si arrivò alle leggi napoleoniche del 1804, accolte poi dagli austriaci, che introdussero il principio dell’esame preventivo dei candidati di fronte agli esaminatori sinodali, cioè da parte dell’autorità diocesana (il “Regolamento per l’esercizio del diritto dei Comuni e dei Consigli comunali nelle nomine dei parroci” del 1804). Non mancarono nel corso del tempo delle vicissitudini storiche, civili ed ecclesiali, anche se nel secolo scorso si giunse a vicende più pacate.

I tempi sono molto cambiati e in linea di principio c’è da tenere conto di ciò che ha stabilito Papa Paolo VI, con il motu proprio Ecclesiae Sanctae del 1966, che ha ripristinato totalmente la libertà del Vescovo nella provvista degli uffici ecclesiastici, facendo però salve le elezioni popolari, dove fossero ancora presenti (cfr. n.18).

  1. Partendo da questo fatto, mi pare che sottesi all’istituto e alla prassi dello Jus patronatus vi fossero, oltre alla dovuta attenzione per le peculiarità della comunità di Asiago – come la lingua (il Cimbro), il territorio, le particolarità sociali e geografiche – anche dei valori importanti che sono da ritenere ancora validi. Quali sono?

Mi piace sottolineare il dialogo costruttivo tra la parrocchia e il Comune, nel rispetto delle reciproche competenze. Il dialogo costruttivo ha originato una sana collaborazione tra la parrocchia e il Comune, al servizio di un bene comune che riguarda le stesse persone e la stessa popolazione. Questo è un tratto bello e significativo che da alcuni anni sto condividendo con molti Sindaci, ai quali mi rivolgo per dare fiducia e chiedere fiducia. Lo stesso appuntamento che ho voluto con loro annualmente nel mese di ottobre mi ha dato modo di conoscerli, di apprezzarne il lavoro e di sostenere tutte quelle persone che si dedicano alla politica e all’amministrazione.

La parrocchia è una porzione piccola della Chiesa che è ben più grande e la Chiesa è stata istituita da Gesù Cristo per offrire a tutte e a tutti i beni necessari e inestimabili della salvezza. Questi beni sono donati non solo per la salvezza “eterna”, ma anche per il bene della società umana: di conseguenza, l’evangelizzazione, l’annuncio del Vangelo e la promozione umana autentica camminano assieme. Il bene che viene dal vangelo è un bene che costruisce anche la società civile: basti pensare alla giustizia, alla solidarietà, al rispetto dei diritti, alla custodia delle persone, del loro lavoro, dell’ambiente in cui vivono.

La parrocchia di Asiago, in effetti, ha svolto, insieme con la sua particolare e specifica missione sul piano salvifico e pastorale, anche un importante ruolo sul piano della vita sociale, nell’educazione della coscienza, nella proposta di valori spirituali e sociali, nelle opere di carità.

Il Comune, d’altra parte, ha offerto alla parrocchia il suo aiuto, sia in quelle forme di collaborazione quotidiana che sono tipiche di tutte le Amministrazioni, sia in quelle attenzioni più specifiche, previste dai patti antichi, con le quali il Comune di Asiago ha sostenuto economicamente le strutture materiali della parrocchia (la casa canonica, il sagrato della chiesa, lo stesso edificio esterno della chiesa), senza far mancare il sostegno economico ai preti della parrocchia.

È da ritenere che questo mutuo interesse e questa collaborazione sia stata fruttuosa per il bene di tutta la popolazione di Asiago.

  1. Da parte mia sono consapevole della mia responsabilità nel proporre un candidato a parroco che sia all’altezza dell’incarico nell’importante parrocchia di Asiago. Siccome la Chiesa affida un grande compito al parroco per lo svolgimento della sua missione, anch’io come vescovo devo porre molta attenzione alla sua scelta, vedendo se ha i requisiti necessari, attenendomi alle prescrizioni del Codice di Diritto Canonico, ma anche alla stima e alla buona fama che di un candidato posso conoscere e raccogliere.

Per procedere alla scelta, ho anche consultato il Consiglio episcopale, composto dal vicario generale e dai vicari episcopali, chiedendo anche pareri ad altre figure che potessero offrirli. A voi mi presento con semplicità.

  1. Ed ora vengo alla persona del sacerdote che ho pensato sia il più idoneo a succedere a don Roberto Bonomo nella guida della parrocchia di Asiago. Si tratta di don Antonio Guarise.

Don Antonio è nato a Varese il 30 giugno 1959, da genitori emigrati. Cresciuto a Rossano Veneto (in provincia di Vicenza), è stato ordinato presbitero a Padova il 3 giugno 1984. La prima nomina lo ha visto vicario parrocchiale nella parrocchia cittadina della Madonna Incoronata. Dopo quattro anni, nel 1988, è stato inviato come vicario in un’altra parrocchia della città di Padova: i Santi Angeli alla Guizza. Nel 1992 don Antonio ha vissuto la terza esperienza di vicario parrocchiale al duomo di Monselice, per altri quattro anni. Nel 1996 arriva il primo incarico come parroco a Carmignano di S. Urbano, al confine sud della diocesi. L’incarico si allarga, poi, alle vicine parrocchie di Balduina e Ca’ Morosini, fino a quando nacque l’Unità Pastorale di S. Urbano, di cui divenne parroco moderatore. Dall’autunno 2007 è parroco alla Conca di Thiene. Nel corso del tempo don Antonio è stato membro del Consiglio presbiterale per il Vicariato di Villa Estense (2003-2008) e Vicario foraneo del Vicariato di Thiene dal 2013 al 2018.

Tenuto conto del fatto che già a partire dal 1885 la prassi voluta dal Vescovo di Padova prevede la presentazione di un candidato unico e che il candidato che presento, don Antonio, mi è parso idoneo al compito, lo propongo alla vostra considerazione e alla vostra votazione. Vi chiedo di accoglierlo con benevolenza e semplicità. Già mi accorgo di quanto la gente voglia bene ai preti, per cui vi chiedo di fare spazio nel vostro cuore a don Antonio: anche il voto cui sarete chiamati è dire a lui il vostro benvenuto.

Nella giornata dell’11 maggio avrò modo di celebrare l’Eucarestia al mattino, al Lazzaretto, nel corso della Grande Rogazione di quest’anno. Se la processione, ricordando lo scampato pericolo dalla pestilenza del 1638, si snoda in mezzo al vostro bel territorio per chiedere da sempre il dono del raccolto buono e affidare al Signore il bene della comunità, quest’anno desidero aggiungere alle vostre intenzioni e a quelle dell’intero Altopiano anche la persona di don Antonio Guarise.

Da ultimo, ringrazio la Prefettura di Vicenza che ha concesso per domenica 26 maggio la votazione dei capifamiglia.

*** *** *** 

 

APPENDICE

Ecclesiae Sanctae, 1966

art. 18. § 1. Il bene delle anime esige che il Vescovo goda della libertà richiesta per conferire con giustizia ed equità ai sacerdoti più idonei gli uffici e benefici, anche non curati. La Sede Apostolica stessa non si riserva più il conferimento di uffici o di benefici, siano essi curati o non curati, salvo i benefici concistoriali. Nel testo di fondazione di qualsiasi beneficio sono proibite per sempre le clausole che limitassero la libertà del Vescovo quanto al loro conferimento; sono abrogati i privilegi non onerosi, eventualmente concessi fino ad oggi a persone fisiche o morali, che comportano un diritto di elezione, di nomina, o di presentazione per qualsiasi ufficio o beneficio non concistoriale vacante; sono abrogate le consuetudini e ritirati i diritti quanto alla nomina, all’elezione, alla presentazione di sacerdoti ad un ufficio o beneficio parrocchiale; la legge del concorso, anche per gli uffici o benefici non curati, è soppressa.

Per ciò che concerne le cosiddette elezioni popolari, dove sono in vigore, è compito della Conferenza Episcopale proporre alla Sede Apostolica le misure ritenute più adatte perché, nella misura del possibile, vengano abrogate.

  • 2. Se però, in questa materia, diritti e privilegi sono stati stabiliti attraverso una convenzione tra la Sede Apostolica e una Nazione, oppure attraverso un contratto intervenuto con persone fisiche o morali, sarà necessario trattare della loro cessazione con gli interessati.

Alcuni Canoni che presentano il profilo e i compiti del parroco.

Can. 528

  • 1. Il parroco è tenuto a fare in modo che la parola di Dio sia integralmente annunciata a coloro che si trovano nella parrocchia; perciò curi che i fedeli laici siano istruiti nelle verità della fede, soprattutto con l’omelia delle domeniche e delle feste di precetto e con l’istruzione catechetica; favorisca inoltre le attività che promuovono lo spirito evangelico, anche in ordine alla giustizia sociale; abbia cura speciale della formazione cattolica dei fanciulli e dei giovani; si impegni in ogni modo, anche con la collaborazione dei fedeli, perché l’annuncio evangelico giunga anche a coloro che si sono allontanati dalla pratica religiosa o non professano la vera fede.
  • 2. Il parroco faccia in modo che la santissima Eucaristia sia il centro dell’assemblea parrocchiale dei fedeli; si adoperi perché i fedeli si nutrano mediante la celebrazione devota dei sacramenti e in special modo perché si accostino frequentemente al sacramento della santissima Eucaristia e della penitenza; si impegni inoltre a fare in modo che i fedeli siano formati alla preghiera, da praticare anche nella famiglia, e partecipino consapevolmente e attivamente alla sacra liturgia, di cui il parroco deve essere il moderatore nella sua parrocchia, sotto l’autorità del Vescovo diocesano e sulla quale è tenuto a vigilare perché non si insinuino abusi.

 

Can. 529

  • 1. Per poter adempiere diligentemente l’ufficio di pastore, il parroco cerchi di conoscere i fedeli affidati alle sue cure; perciò visiti le famiglie, partecipando alle sollecitudini dei fedeli, soprattutto alle loro angosce e ai loro lutti, confortandoli nel Signore e, se hanno mancato in qualche cosa, correggendoli con prudenza; assista con traboccante carità gli ammalati, soprattutto quelli vicini alla morte, nutrendoli con sollecitudine dei sacramenti e raccomandandone l’anima a Dio; con speciale diligenza sia vicino ai poveri e agli ammalati, agli afflitti, a coloro che sono soli, agli esuli e a tutti coloro che attraversano particolari difficoltà; si impegni anche perché gli sposi e i genitori siano sostenuti nell’adempimento dei loro doveri e favorisca l’incremento della vita cristiana nella famiglia.
  • 2. Il parroco riconosca e promuova il ruolo che hanno i fedeli laici nella missione della Chiesa, favorendo le loro associazioni che si propongono finalità religiose. Collabori col proprio Vescovo e col presbiterio della diocesi, impegnandosi anche perché i fedeli si prendano cura di favorire la comunione parrocchiale, perché si sentano membri e della diocesi e della Chiesa universale e perché partecipino e sostengano le opere finalizzate a promuovere la comunione.

Can. 530

Le funzioni affidate al parroco in modo speciale sono le seguenti: 1) amministrare il battesimo; 2) amministrare il sacramento della confermazione a coloro che sono in pericolo di morte, a norma del can. 883, n. 3; 3) amministrare il Viatico e l’unzione degli infermi, fermo restando il disposto del can. 1003, §§2 e 3, e impartire la benedizione apostolica; 4) assistere al matrimonio e benedire le nozze; 5) celebrare i funerali; 6) benedire il fonte battesimale nel tempo pasquale, guidare le processioni fuori della chiesa e impartire le benedizioni solenni fuori della chiesa; 7) celebrare l’Eucaristia più solenne nelle domeniche e nelle feste di precetto.

 

Can. 531

Anche se è un altro a svolgere qualche incarico parrocchiale, le offerte ricevute dai fedeli in tale occasione siano versate nella cassa parrocchiale, a meno che, quando si tratta di offerte volontarie, non consti l’intenzione contraria dell’offerente; spetta al Vescovo diocesano, sentito il consiglio presbiterale, stabilire le norme con le quali si provvede alla destinazione di tali offerte e la rimunerazione dei sacerdoti che svolgono il medesimo incarico.

 

Can. 532

Il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei cann. 1281-1288.

 

Can. 533

  • 1. Il parroco è tenuto all’obbligo di risiedere nella casa parrocchiale in vicinanza della chiesa; tuttavia in casi particolari, per giusta causa, l’Ordinario del luogo può permettere che dimori altrove, soprattutto se si tratta di un’abitazione comune a più sacerdoti, purché si possa provvedere in modo opportuno e adeguato all’adempimento degli incarichi parrocchiali.
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